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D.M. 28/04/2006d) soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, esclusi i punti di connessione agli stoccaggi, inferiore a una percentuale del totale delle capacità conferite agli stessi punti stabilita dall'Autorità e comunque in misura non superiore al 25%. 3. In caso di congestione nelle richieste di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 si procede al conferimento, all'interno della fascia di priorità nella quale si è verificata la congestione, in base alle seguenti priorità nel caso di gasdotti a) maggiori volumi previsti dal contratto di approvvigionamento b) inizio dell'importazione più prossimo al conferimento e nel caso di terminali di rigassificazione c) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale d) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento e) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione f) minor numero di discariche. 4. La quota della capacità residua non assegnata in base ai criteri di cui al comma 2 è conferita ai soggetti che si impegnano a stipulare contratti di durata non superiore a 5 anni, secondo procedure definite dall'Autorità in base a priorità analoghe a quelle riportate ai commi 2 e 3. 5. La quota residua delle capacità di trasporto degli interconnettori non soggetta ad esenzione nonchè delle corrispondenti nuove capacità realizzate ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti sono allocate ai richiedenti, inclusi i soggetti che usufruiscono dell'esenzione, in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas, secondo condizioni e procedure definite dall'Autorità, in accordo con la corrispondente autorità di regolazione dello Stato membro interessato, in applicazione di accordi stabiliti con lo stesso Stato. Art. 7. - Garanzie finanziarie 1. Le imprese di trasporto interessate, sulla base dei seguenti criteri e di quelli stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità per a) la cauzione relativa alla richiesta di avvio del procedimento di cui all'art. 2, e alle ulteriori richieste di capacità presentate nel corso del procedimento, commisurata alla capacità giornaliera richiesta, e comunque non superiore a 100.000 euro, da restituire ai soggetti che sottoscrivono la richiesta impegnativa di conferimento b) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della capacità e alla sottoscrizione del contratto di trasporto, e le relative penali in caso di mancata sottoscrizione dello stesso, nei casi di cui all'art. 4, comma 1, in misura non superiore al 200% di quelle stabilite per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto c) le garanzie finanziarie relative alla richiesta impegnativa di conferimento della nuova capacità da realizzare, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da una garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), a copertura delle obbligazioni derivanti dai conferimento, da restituire al richiedente alla firma del contratto di trasporto, nonchè la penale in caso di mancata sottoscrizione del contratto di trasporto, non superiore al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, ridotta proporzionalmente in caso di sottoscrizione di impegni di capacità inferiori a quelli richiesti d) le garanzie finanziarie relative alla sottoscrizione del contratto di trasporto, nei casi di cui all'art. 4, comma 2, costituite da: i) garanzia bancaria a prima richiesta, per un ammontare non superio re al massimo corrispettivo annuo di capacità richiesto, calcolato come stabilito all'art. 3, comma 5, lettera d), da ridurre in misura non superiore al 200% di quella prevista per i contratti di trasporto relativi alla capacità esistente, a decorrere da un tempo non superiore a due anni dall'inizio del servizio di trasporto; ii) garanzia bancaria a prima richiesta, in misura corrispondente a quella prevista per i contratti di trasporto relativi alle capacità esistenti, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio; 2. Nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto richiesta, indicato dall'impresa maggiore di trasporto, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), sia superiore a due anni, entro il 50% ditale periodo il richiedente può chiedere alle imprese di trasporto interessate la modifica o la risoluzione del contratto di trasporto. D.M. 28/04/2006 – Modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti. 3. Le imprese di trasporto interessate, sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità della penale da applicare nei casi di risoluzione del contratto di trasporto entro i tempi stabiliti al comma 2, in misura crescente in modo proporzionale al tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e la data di risoluzione, con un massimo non superiore a 500.000 euro per milione di Smc/g di capacità richiesta, nel caso di risoluzione alla data del 50% del tempo indicato al comma 2. 4. L'Autorità determina le penali, a carico delle imprese di trasporto interessate, derivanti dagli eventuali ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione, non dipendenti da cause di forza maggiore, elencate nel Codice di rete delle stesse imprese. 5. Nei casi di risoluzione del contratto di trasporto in data successiva al termine di cui al comma 2, le imprese di trasporto interessate, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, determinano l'entità dell'importo da corrispondere da parte dell'utente, in analogia a quella stabilita per i contratti di trasporto pluriennali relativi a capacità di trasporto esistente, in funzione della durata del contratto di trasporto. Art. 8. - Disposizioni transitorie per nuove infrastrutture già autorizzate 1. Per le infrastrutture per le quali il Ministero alla data del presente decreto ha rilasciato l'esenzione di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004, e per le quali sono già stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto, l'impresa maggiore di trasporto, sentite le altre imprese di trasporto interessate, avvia il procedimento di cui agli artt. 2 e 3 limitatamente ai punti di entrata per i quali è stato sottoscritto il contratto di allacciamento, e con tempi ridotti, anche contestualmente all'avvio della procedura di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). 2. Nel corso della realizzazione delle capacità richieste durante il procedimento di cui al comma 1, è data priorità alle richieste relative alle infrastrutture di cui allo stesso comma 1. 3. Sono fatti salvi i contratti in corso con imprese di trasporto e rigassificazione relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto o rigassificazione di gas naturale. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di prima pubblicazione. Roma, 28/04/2006 Il Ministro: Scajola |
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